26
ottobre
2011

Nuovo codice del turismo: le novità in vigore dal 21 Giugno

In data 21 giugno 2011 entra in vigore il nuovo Codice del Turismo. Le novità per i viaggiatori sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2011 con il decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, ovvero il nuovo Codice del Turismo. Diamo quindi un'occhiata a questa nuova legge e riassumiamo i punti più importanti di questa norma secondo cui i viaggiatori dovrebbero essere maggiormente tutelati:
  1. Pagamenti e anticipi
    Il pagamento anticipato od ogni altro onere versato dal consumatore, a favore dell'operatore o di terzi, non può avvenire prima della fine del termine di recesso (14 giorni se vi è stata comunicazione da parte della struttura in fase di precontratto). Per quanto concerne i contratti di rivendita, i pagamenti anticipati sono vietati prima che la vendita abbia effettivamente avuto luogo o che il contratto di rivendita sia terminato in altro modo.
  2. Diritto d'informazione
    Prima della conclusione del contratto, il consumatore riceve le informazioni relative ai beni che deve acquistare, ai diritti che può esercitare e a tutti i costi connessi al contratto. Viene informato dell'esistenza di un diritto di recesso, della sua durata e delle condizioni per esercitarlo. Tali informazioni sono parte integrante del contratto e non possono essere modificate. Le informazioni sono fornite gratuitamente, su un supporto durevole e tramite un formulario standard adattato ad ogni tipo di contratto. Le informazioni sono chiare, comprensibili e accurate. Il consumatore può scegliere la lingua in cui tali informazioni sono formulate, purché si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea.In caso di ricevimento di pubblicità o di partecipazione ad un evento commerciale gli Stati membri verificano che il consumatore sia stato avvertito dell'obbligo di informazione precontrattuale.
  3. Diritto di recesso
    Tale diritto può essere esercitato senza indicarne le ragioni entro quattordici giorni. Il termine è calcolato a partire dalla firma o dal ricevimento del contratto, o di qualsiasi documento vincolante. Tale diritto deve essere comunicato al consumatore prima della conclusione del contratto. In caso di mancata comunicazione, il termine di recesso viene esteso e portato ad un anno e quattordici giorni. Inoltre, qualora l'operatore non abbia fornito informazioni precontrattuali, il diritto di recesso può essere esercitato entro tre mesi e quattordici giorni.
  4. Risoluzione dei contratti accessori
    Nel caso in cui si usufruisca del diritto di recesso, qualsiasi contratto accessorio connesso al contratto principale è automaticamente risolto. Il consumatore non deve alcuna spesa per la risoluzione. Le condizioni di risoluzione di questi contratti sono determinate dagli Stati membri.
  5. Conclusione del contratto
    Il contratto viene fornito per iscritto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Il consumatore sceglie la lingua in cui è redatto il contratto, che si tratti della lingua del suo paese di residenza o di nazionalità, qualora si tratti di una lingua ufficiale dell'UE, e nel rispetto dei requisiti dello Stato membro di residenza. Al momento della conclusione, il consumatore riceve almeno una copia del contratto.
  6. Contratti internazionali
    I diritti previsti dalla presente direttiva si possono applicare ai contratti soggetti alla legge di uno Stato terzo dell'Unione europea qualora:
    • uno dei beni immobili oggetto dell'accordo sia situato sul territorio comunitario;
    • nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l’operatore svolge attività commerciali o professionali in uno Stato membro.
  7. Risoluzione delle controversie
    Gli Stati membri garantiscono che il consumatore sia informato delle possibilità di ricorso stabilite dalle disposizioni nazionali, incoraggiando lo sviluppo di procedure di risoluzione extragiudiziale.

Concludeo tra le novità degne di nota si segnala quella prevista all'art. 43 dove si prevede che si considerano inesatti adempimenti "le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati". All'art. 47 si prevede poi specificatamente il danno da vacanza rovinata (fino ad ora riconosciuto soltanto a livello giurisprudenziale), facendolo dipendere al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta. Fino ad oggi il consumatore insoddisfatto della sua vacanza doveva inviare un reclamo scritto (entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro) con raccomandata a/r, mentre dal 21 giugno sarà possibile inviare il reclamo anche con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Pubblicato in: Novità

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